Art. 9
Risorse di bilancio
In vigore dal 30 nov 2011
Risorse di bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è fissata a 40 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.
2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
3. La ripartizione dei finanziamenti tra gli obiettivi generali di cui all’ è indicata nell’allegato.
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