Art. 7

Principi in materia di attuazione

In vigore dal 30 nov 2011
Principi in materia di attuazione 1.   Le azioni finanziate nell’ambito del presente programma non possono beneficiare di contributi da parte di altri strumenti finanziari dell’Unione. Sono ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione. Le azioni nell’ambito del programma sono complementari all’attuazione delle pertinenti politiche settoriali. 2.   La Commissione provvede affinché i richiedenti il sostegno finanziario nell’ambito del programma e i beneficiari di tale sostegno le forniscano informazioni esaurienti sul finanziamento delle azioni. L’assistenza finanziaria a titolo del programma è fornita solo nella misura in cui non siano disponibili altri finanziamenti dell’Unione. 3.   Le azioni finanziate dal programma sono conformi agli obiettivi e alle politiche dell’Unione per il 2020 e il 2050. Beneficiano del programma tutti gli Stati membri, i settori marittimi e le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e viene creato un autentico valore aggiunto europeo. In relazione al finanziamento di azioni nei diversi bacini marittimi, si ricerca un adeguato equilibrio regionale. 4.   Le azioni finanziate dal programma stimolano e rafforzano il dialogo, la cooperazione e il coordinamento con e fra Stati membri, regioni dell’Unione, parti interessate, cittadini, organizzazioni della società civile e parti sociali, garantendo una completa trasparenza. 5.   Le azioni finanziate dal programma facilitano lo sfruttamento delle sinergie, la condivisione di informazioni e lo scambio di metodi, norme e migliori pratiche. 6.   L’attuazione del programma è improntata ai principi di buona governance e alla trasparenza dei processi decisionali, e il programma stesso mira a contribuire alla trasparenza e alla buona governance in tutte le politiche settoriali connesse, a livello dell’Unione, nazionale e regionale.
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