Art. 5

Tipo di intervento finanziario

In vigore dal 30 nov 2011
Tipo di intervento finanziario 1.   Il sostegno finanziario dell’Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) sovvenzioni, con un tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione per azione dell’80 %; b) contratti di appalto pubblico; c) accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca. 2.   Nell’ambito del programma possono essere concesse sia sovvenzioni alle azioni sia sovvenzioni di funzionamento. Salvo ove diversamente disposto dal regolamento finanziario, i beneficiari di una sovvenzione o di un contratto di appalto pubblico sono selezionati in base a un bando di gara o un invito a presentare proposte.
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Tipo di intervento finanziario (Art. 5 Regolamento (UE) 2011/1255) — Testo vigente | Portale Normativo