Art. 5
Tipo di intervento finanziario
In vigore dal 30 nov 2011
Tipo di intervento finanziario
1. Il sostegno finanziario dell’Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a)
sovvenzioni, con un tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione per azione dell’80 %;
b)
contratti di appalto pubblico;
c)
accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca.
2. Nell’ambito del programma possono essere concesse sia sovvenzioni alle azioni sia sovvenzioni di funzionamento. Salvo ove diversamente disposto dal regolamento finanziario, i beneficiari di una sovvenzione o di un contratto di appalto pubblico sono selezionati in base a un bando di gara o un invito a presentare proposte.
Storico versioni
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