Art. 6
Beneficiari
In vigore dal 30 nov 2011
Beneficiari
1. Il sostegno finanziario nell’ambito del programma può essere concesso, in via prioritaria, a persone fisiche o a persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato di ciascuno Stato membro o dal diritto dell’Unione.
2. Possono beneficiare del programma anche paesi terzi e parti interessate di paesi terzi che condividono un bacino marittimo con gli Stati membri dell’Unione, nonché organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e operativi di cui agli . Le misure devono sempre coinvolgere partecipanti dell’Unione.
3. Le condizioni di ammissione a una determinata procedura sono indicate nel rispettivo bando di gara o invito a presentare proposte.
Storico versioni
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