Art. 8

Procedure di attuazione

In vigore dal 30 nov 2011
Procedure di attuazione 1.   La Commissione attua il programma in conformità del regolamento finanziario. 2.   Ai fini dell’attuazione del programma in conformità degli obiettivi di cui agli , la Commissione adotta programmi di lavoro annuali secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1255:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo