Art. 8
Procedure di attuazione
In vigore dal 30 nov 2011
Procedure di attuazione
1. La Commissione attua il programma in conformità del regolamento finanziario.
2. Ai fini dell’attuazione del programma in conformità degli obiettivi di cui agli , la Commissione adotta programmi di lavoro annuali secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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