Art. 2
Obiettivi generali
In vigore dal 30 nov 2011
Obiettivi generali
Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
a)
promuovere lo sviluppo e l’attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri;
b)
contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali, segnatamente la pianificazione dello spazio marittimo, il sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) e le conoscenze oceanografiche riguardo agli oceani, ai mari e alle regioni costiere all’interno e adiacenti all’Unione, per sviluppare sinergie e sostenere le politiche che interessano il mare o le coste, in particolare nei settori dello sviluppo economico, dell’occupazione, della protezione dell’ambiente, della ricerca, della sicurezza marittima, dell’energia e dello sviluppo di tecnologie marittime verdi, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti;
c)
promuovere la protezione dell’ambiente marino, in particolare della sua biodiversità, e l’uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, in particolare nell’ambito della direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
d)
sostenere lo sviluppo e l’attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi;
e)
migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della PMI, sulla base di una discussione approfondita nelle sedi internazionali. A tale riguardo si invitano i paesi terzi a ratificare ed attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
f)
sostenere la crescita economica, l’occupazione, l’innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi e nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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