Art. 4
Azioni ammissibili
In vigore dal 30 nov 2011
Azioni ammissibili
Il programma può concedere un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azioni conformi agli obiettivi di cui agli :
a)
progetti, compresi progetti pilota, studi, ricerche e programmi operativi di cooperazione, inclusi i programmi di istruzione, formazione professionale e riqualificazione;
b)
informazione del pubblico e condivisione di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l’organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi, nonché lo sviluppo e l’aggiornamento di siti web e delle pertinenti basi di dati e reti sociali;
c)
conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;
d)
condivisione, sorveglianza e visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall’Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità, che faciliterà l’adozione di standard condivisi e omogenei per la raccolta e l’elaborazione dei dati;
e)
azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.
Storico versioni
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