Art. 10

Assistenza tecnica

In vigore dal 30 nov 2011
Assistenza tecnica 1.   Un massimale pari all’1 % della dotazione finanziaria di cui all’ può anche coprire le spese relative alle azioni preparatorie e alle azioni di monitoraggio, controllo, revisione contabile o valutazione direttamente necessarie per attuare in modo efficace ed efficiente le azioni ammissibili a norma del presente regolamento e per conseguirne gli obiettivi. 2.   Le attività di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare studi, riunioni di esperti, spese per strumenti, reti e sistemi informatici e ogni altro tipo di assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa richiesta dalla Commissione per l’attuazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1255:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo