Art. 10
Assistenza tecnica
In vigore dal 30 nov 2011
Assistenza tecnica
1. Un massimale pari all’1 % della dotazione finanziaria di cui all’ può anche coprire le spese relative alle azioni preparatorie e alle azioni di monitoraggio, controllo, revisione contabile o valutazione direttamente necessarie per attuare in modo efficace ed efficiente le azioni ammissibili a norma del presente regolamento e per conseguirne gli obiettivi.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare studi, riunioni di esperti, spese per strumenti, reti e sistemi informatici e ogni altro tipo di assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa richiesta dalla Commissione per l’attuazione del presente regolamento.
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