Art. 11

Sorveglianza

In vigore dal 30 nov 2011
Sorveglianza 1.   Ciascun beneficiario del sostegno finanziario presenta alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori sovvenzionati in forza del programma. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale. 2.   Fatti salvi i controlli eseguiti a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») dalla Corte dei conti in collaborazione con gli organismi o i servizi nazionali di controllo competenti, o eventuali ispezioni effettuate a norma dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera b), TFUE, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti e le altre misure finanziate nell’ambito del programma, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare la conformità con gli obiettivi del programma e l’ammissibilità delle azioni secondo quanto stabilito agli del presente regolamento. 3.   I contratti e le convenzioni conclusi in attuazione del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l’esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco. 4.   Ciascun beneficiario dell’assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto, per un periodo di cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento relativo a quest’ultimo. 5.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti. 6.   La Commissione verifica che le azioni finanziate in forza del programma siano eseguite correttamente, siano coerenti con le misure adottate nell’ambito di altre politiche e altri strumenti settoriali e siano conformi al presente regolamento e al regolamento finanziario.
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