Art. 13
Relazioni, valutazione e proroga
In vigore dal 30 nov 2011
Relazioni, valutazione e proroga
1. La Commissione informa regolarmente e tempestivamente del proprio operato il Parlamento europeo e il Consiglio.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a)
una relazione sullo stato dei lavori entro il 31 dicembre 2012; la relazione comprende una valutazione dell’impatto del programma su altre politiche dell’Unione;
b)
una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014.
3. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa di proroga del programma oltre il 2013 corredata di un’adeguata dotazione finanziaria.
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