Art. 12
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione
In vigore dal 30 nov 2011
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione
1. La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate in forza del programma, gli interessi finanziari dell’Unione siano protetti mediante:
a)
l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita;
b)
la realizzazione di controlli efficaci;
c)
il recupero degli importi indebitamente versati; e
d)
l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso in cui vengano constatate irregolarità.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a presentare osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
6. Ai fini del presente articolo si intende per «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci gestiti dall’Unione, a causa di una spesa indebita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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