Art. 8

In vigore dal 30 nov 2011
1.   Entro e non oltre l’ultimo giorno feriale della settimana successiva alla settimana della pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’, la competente autorità rilascia un titolo di importazione a qualsiasi offerente la cui offerta indichi un dazio doganale relativo al codice NC di otto cifre uguale o superiore al dazio doganale minimo stabilito dalla Commissione per detto codice NC di otto cifre. I quantitativi attribuiti tengono conto del coefficiente di aggiudicazione stabilito dalla Commissione conformemente all’. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano titoli per le offerte che non siano state comunicate conformemente all’, paragrafo 4. 2.   I titoli di importazione contengono le seguenti indicazioni: a) alla casella 16, il codice NC di otto cifre dello zucchero; b) alle caselle 17 e18, il quantitativo di zucchero aggiudicato; c) alla casella 20, almeno una delle indicazioni che figurano nell’allegato, parte A; d) alla casella 24, i dazi doganali applicabili, utilizzando una delle diciture che figurano all’allegato, parte B. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili. 4.   L’articolo 153, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono d’applicazione.
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