Art. 5
In vigore dal 30 nov 2011
1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano in merito alla validità delle offerte in base alle condizioni di cui all’.
2. Le persone autorizzate a ricevere e ad esaminare le offerte hanno l’obbligo di non divulgare alcun elemento inerente a dette offerte a persone non autorizzate.
3. Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida, esse ne debbono informare l’offerente interessato.
4. Le competenti autorità interessate comunicano alla Commissione, per fax, le offerte ammissibili presentate, entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione stabilito all’, paragrafi 1 e 2. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all’, paragrafo 4, lettera a), punto i).
5. La forma ed il contenuto delle comunicazioni sono definite in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. Se non è presentata alcuna offerta, l’autorità competente informa la Commissione, per fax, entro lo stesso termine.
Storico versioni
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