Art. 4
In vigore dal 30 nov 2011
1. Conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6), ogni offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare in forza del presente regolamento.
2. Se l’offerta viene accettata, la cauzione costituisce la cauzione del titolo di esportazione.
3. La cauzione indicata al paragrafo 1 è svincolata allorché gli offerenti sono stati scartati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1239:oj#art-4