Art. 3
In vigore dal 30 nov 2011
1. Le offerte sono presentate da operatori aventi sede nell’Unione alla competente autorità dello Stato membro in cui essi sono registrati ai fini dell’IVA.
2. Le offerte sono presentate mediante il modulo di domanda di titolo di importazione che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.
3. Il modulo di domanda può essere trasmesso elettronicamente, mediante il metodo proposto agli operatori economici dallo Stato membro interessato. Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte comunicate elettronicamente siano corredate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
4. Le offerte sono ammissibili unicamente se sono rispondenti ai seguenti requisiti:
a)
le offerte indicano:
i)
alla casella 4, il nome e l’indirizzo dell’offerente nonché il suo numero di partita IVA;
ii)
alle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero oggetto dell’offerta che deve essere compreso fra un minimo di 20 tonnellate e un massimo di 45 000 tonnellate, arrotondate senza decimali;
iii)
alla casella 20, l’importo proposto dei dazi doganali, espresso in euro per tonnellata di zucchero, arrotondato al massimo a due decimali;
iv)
alla casella 16, il codice NC di otto cifre per lo zucchero;
b)
prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte è esibita la prova del fatto che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’, paragrafo 1;
c)
l’offerta è redatta nella lingua ufficiale oppure in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è presentata l’offerta;
d)
l’offerta comporta un riferimento al presente regolamento nonché la data limite per la presentazione;
e)
l’offerta non include alcuna condizione supplementare introdotta dall’offerente diversa da quelle previste dal presente regolamento.
5. Un’offerta che non è presentata conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 non è ammissibile.
6. I candidati non possono presentare più di un’offerta per codice NC di otto cifre per una stessa gara parziale.
7. Una volta presentata, l’offerta non può essere né ritirata né modificata.
Storico versioni
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