Art. 6

In vigore dal 30 nov 2011
Tenendo conto dell’attuale situazione e della prevedibile evoluzione dei mercati dello zucchero sia nell’Unione sia a livello mondiale, la Commissione decide di fissare o meno un dazio doganale minimo per ciascuna gara parziale e per ciascun codice NC di otto cifre, mediante l’adozione di un regolamento di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tale regolamento di esecuzione consente altresì alla Commissione di fissare, eventualmente, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al livello del dazio doganale minimo. In tal caso, la cauzione menzionata all’ è svincolata in modo proporzionale ai quantitativi attribuiti.
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