Art. 10
In vigore dal 30 nov 2011
Entro l’ultimo giorno feriale della seconda settimana successiva a quella della pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’, le competenti autorità comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione in virtù del presente regolamento. La comunicazione è trasmessa elettronicamente, conformemente ai modelli e ai metodi messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
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