Art. 40

Latte e prodotti derivati dal latte

In vigore dal 25 ott 2011
Latte e prodotti derivati dal latte Gli Stati membri possono adottare disposizioni che derogano all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
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