Art. 42
Espressione della quantità netta
In vigore dal 25 ott 2011
Espressione della quantità netta
In mancanza di disposizioni dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, riguardanti l’espressione della quantità netta per alcuni alimenti in un modo diverso da quello previsto all’, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali adottate prima di 12 dicembre 2011.
Entro il 13 dicembre 2014, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1169:oj#art-42