Art. 39

Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

In vigore dal 25 ott 2011
Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari 1.   Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’, paragrafo 1, e all’, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale. 2.   In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.
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Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari (Art. 39 Regolamento (UE) 2011/1169) — Testo vigente | Portale Normativo