Art. 41
Bevande alcoliche
In vigore dal 25 ott 2011
Bevande alcoliche
In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.
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