Art. 10

Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti

In vigore dal 25 ott 2011
Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti 1.   Oltre alle indicazioni elencate all’, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all’allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti. 2.   Per assicurare l’informazione dei consumatori in merito a tipi o categorie specifici di alimenti e per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della protezione della salute dei consumatori o dell’uso sicuro di un alimento, la Commissione può modificare l’allegato III mediante atti delegati ai sensi dell’. Ove, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, sussistano imperativi motivi d’urgenza, la procedura di cui all’ si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
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