Art. 4
Certificazione
In vigore dal 17 ott 2011
Certificazione
1. Ai fini della certificazione necessaria per fornire servizi di navigazione aerea, e fatto salvo l’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, le organizzazioni soddisfano:
a)
i requisiti generali per la fornitura di servizi di navigazione aerea di cui all’allegato I;
b)
i requisiti supplementari specifici di cui agli allegati da II a V, a seconda del tipo di servizio offerto.
2. L’autorità competente, prima di rilasciare il certificato a un fornitore di servizi, ne verifica la conformità ai requisiti comuni.
3. L’organizzazione si conforma ai requisiti comuni entro la data del rilascio del certificato a norma:
a)
dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004;
b)
dell’articolo 8 ter, paragrafo 2, e dell’articolo 22 bis, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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