Art. 5
Deroghe
In vigore dal 17 ott 2011
Deroghe
1. In deroga alle disposizioni di cui all’, paragrafo 1, alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea possono scegliere di non avvalersi della possibilità di fornire servizi transfrontalieri e rinunciare al diritto di riconoscimento reciproco all’interno del cielo unico europeo.
In tal caso possono chiedere un certificato limitato allo spazio aereo sotto la giurisdizione dello Stato membro di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004.
2. Possono presentare la domanda di certificazione di cui al paragrafo 1 i fornitori di servizi di traffico aereo che forniscano o progettino di fornire servizi con esclusivo riferimento ad una o più delle categorie seguenti:
a)
lavoro aereo;
b)
aviazione generale;
c)
trasporto aereo commerciale con aeromobili di massa massima al decollo inferiore a 10 tonnellate o con meno di 20 posti a sedere;
d)
trasporto aereo commerciale che comporti meno di 10 000 movimenti all’anno, indipendentemente dalla massa massima al decollo e dal numero di posti per passeggeri. Il numero di movimenti, intesi come la somma dei decolli e degli atterraggi, è calcolato come la media su base annua del triennio precedente.
Possono presentare domanda di certificazione limitata i fornitori di servizi di navigazione aerea, diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, con un fatturato annuo lordo non superiore a 1 000 000 EUR, per i servizi che forniscono o progettino di fornire.
Se, per ragioni pratiche oggettive, un fornitore di servizi di navigazione aerea non è in grado di dimostrare la conformità ai requisiti suddetti, l’autorità competente può accettare cifre o previsioni analoghe con riferimento ai massimali di cui al primo e secondo comma.
All’atto della presentazione della domanda, il fornitore di servizi di navigazione aerea trasmette simultaneamente all’autorità competente i documenti che attestano la conformità ai requisiti.
3. L’autorità competente può accordare deroghe specifiche ai richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 in proporzione al loro contributo alla gestione del traffico aereo nello spazio aereo sotto la giurisdizione dello Stato membro in questione.
Tali deroghe possono vertere soltanto sui requisiti di cui all’allegato I.
Non sono ammesse deroghe in merito ai punti seguenti:
a)
competenza e capacità tecniche e operative (punto 1);
b)
gestione della sicurezza (punto 3.1);
c)
risorse umane (punto 5);
d)
fornitura dei servizi in modo aperto e trasparente (punto 8.1).
4. Oltre alle deroghe di cui al paragrafo 3, l’autorità competente può concedere deroghe ai richiedenti che forniscono servizi di informazioni di volo per aerodromi, gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro in qualsiasi aerodromo. L’autorità concede deroghe in modo proporzionato al contributo del richiedente alla gestione del traffico aereo nello spazio aereo sotto la giurisdizione dello Stato membro in questione.
Tali deroghe possono vertere soltanto sui requisiti di cui all’allegato II, punto 3:
a)
responsabilità della gestione della sicurezza e dei servizi e approvvigionamenti esterni [punto 3.1.2, lettere b) ed e)];
b)
controlli di sicurezza [punto 3.1.3, lettera a)];
c)
requisiti di sicurezza per la valutazione e la riduzione del rischio con riferimento alle modifiche (punto 3.2).
5. Non sono ammesse deroghe ai requisiti di cui agli allegati III, IV o V.
6. In conformità all’allegato II del regolamento (CE) n. 550/2004, l’autorità competente:
a)
precisa la natura e la portata delle deroghe nelle condizioni collegate al certificato, specificandone il fondamento giuridico;
b)
limita la validità temporale del certificato, se lo giudica necessario ai fini della sorveglianza;
c)
controlla che i fornitori di servizi di navigazione aerea continuino a soddisfare i requisiti per la deroga.
Storico versioni
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