Art. 3
Autorità competente ai fini della certificazione
In vigore dal 17 ott 2011
Autorità competente ai fini della certificazione
1. Ai fini del presente regolamento, l’autorità competente ai fini della certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea è:
a)
per le organizzazioni che hanno la loro sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale in uno Stato membro, l’autorità nazionale di vigilanza designata o istituita dallo stesso Stato membro;
b)
per le organizzazioni che forniscono servizi di navigazione aerea nello spazio aereo del territorio al quale si applica il trattato, e la cui sede operativa principale ed eventualmente la sede sociale si trovino al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, l’Agenzia;
c)
per le organizzazioni che forniscono servizi di navigazione aerea paneuropei nello spazio aereo del territorio al quale si applica il trattato, l’Agenzia.
2. L’autorità competente ai fini della sorveglianza di sicurezza è l’autorità stabilita a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione (11).
Storico versioni
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