Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 ott 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’ del regolamento (CE) n. 216/2008, tranne la definizione di cui all’, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 549/2004.
Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:
1) «lavoro aereo»: l’utilizzo di un aeromobile per servizi specialistici, quali ad esempio per l’agricoltura, la costruzione, la fotografia, i rilevamenti topografici, le ricognizioni, nonché le attività di pattugliamento, ricerca e salvataggio, o servizi di pubblicità aerea;
2) «trasporto aereo commerciale»: qualsiasi utilizzo di un aeromobile che comporti il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o mediante noleggio;
3) «sistema funzionale»: la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all’assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;
4) «aviazione generale»: tutti gli utilizzi di un aeromobile nel settore dell’aviazione civile diversi dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo;
5) «autorità nazionale di vigilanza»: l’organismo o gli organismi designati o istituiti dagli Stati membri in qualità di autorità nazionale ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004;
6) «pericolo»: qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa provocare un incidente;
7) «organizzazione»: un soggetto che fornisce servizi di navigazione aerea;
8) «organizzazione operativa»: un’organizzazione responsabile della fornitura di servizi ingegneristici e tecnici a sostegno del traffico aereo e di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza;
9) «rischio»: la combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto;
10) «garanzia di sicurezza»: tutte le azioni programmate e sistematiche necessarie a garantire in modo adeguato che un prodotto, organismo o sistema funzionale ha raggiunto un grado accettabile o tollerabile di sicurezza;
11) «obiettivo di sicurezza»: la dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima alla quale può verificarsi un pericolo;
12) «requisito di sicurezza»: un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;
13) «servizi»: un servizio o un pacchetto di servizi di navigazione aerea;
14) «servizio paneuropeo di ANS»: un servizio che è stato progettato e istituito per gli utenti all’interno della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio al quale si applica il trattato;
15) «fornitore di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi soggetto pubblico o privato che fornisce servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, incluse le organizzazioni che abbiano presentato domanda di certificazione al fine di fornire detti servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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