Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 17 ott 2011
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea.
Tuttavia, tali requisiti comuni non si applicano, salva disposizione contraria degli allegati I e II:
a)
alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea svolte da un fornitore di tali servizi;
b)
alle risorse destinate alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea.
Storico versioni
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