Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 17 ott 2011
Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. Tuttavia, tali requisiti comuni non si applicano, salva disposizione contraria degli allegati I e II: a) alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea svolte da un fornitore di tali servizi; b) alle risorse destinate alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea.
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