Art. 7

Facilitazione del controllo di conformità

In vigore dal 17 ott 2011
Facilitazione del controllo di conformità Le organizzazioni sono tenute a facilitare le ispezioni e le indagini svolte dall’autorità competente o da un soggetto qualificato che agisce per conto di quest’ultima, ivi comprese le visite in loco e le visite senza preavviso. Le persone autorizzate sono abilitate a: a) esaminare i fascicoli, i dati, le procedure e qualsiasi altro documento attinente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea; b) ottenere copie o estratti di tali scritture, registri, dati, procedure e altro materiale; c) chiedere chiarimenti a voce sul posto; d) accedere ai locali, terreni o mezzi di trasporto pertinenti. Tali ispezioni e indagini, se svolte da un’autorità competente o da un soggetto qualificato che agisce per conto di quest’ultima, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legali in vigore nello Stato membro nel quale devono essere condotte.
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