Art. 8

Continuità della conformità

In vigore dal 17 ott 2011
Continuità della conformità L’autorità competente, sulla base degli elementi di cui dispone, controlla annualmente la continuità della conformità ai requisiti delle organizzazioni che ha certificato. A tal fine, l’autorità competente stabilisce e tiene aggiornato un programma indicativo annuale di ispezioni per tutti i fornitori di servizi che ha certificato, basato sulla valutazione dei rischi associati alle diverse attività che costituiscono i servizi di navigazione aerea forniti. Essa consulta l’organizzazione interessata, nonché qualsiasi altra autorità competente interessata, se opportuno, prima di predisporre tale programma. Il programma indica la frequenza prevista delle ispezioni nei vari siti.
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