Art. 6
Dimostrazione della conformità
In vigore dal 17 ott 2011
Dimostrazione della conformità
1. Su richiesta dell’autorità competente, le organizzazioni forniscono tutti gli elementi atti a comprovare la propria ottemperanza ai requisiti comuni applicabili. Le organizzazioni possono avvalersi pienamente di dati esistenti.
2. Un’organizzazione titolare di certificato notifica all’autorità competente qualsiasi modifica programmata alla prevista fornitura di servizi di navigazione aerea che possa avere ripercussioni sul rispetto dei requisiti comuni applicabili o, se del caso, delle condizioni collegate al rilascio del certificato.
3. Quando un’organizzazione, titolare di certificato, non soddisfa più i requisiti comuni applicabili o, se del caso, le condizioni collegate al rilascio del certificato, l’autorità competente, entro un mese dalla data di constatazione della mancata conformità impone all’organizzazione di adottare misure correttive.
Tale decisione è notificata immediatamente all’organizzazione interessata.
L’autorità competente verifica l’effettiva attuazione delle misure correttive prima di notificare la propria approvazione all’organizzazione interessata.
Ove ritenga che dette misure non siano state attuate correttamente entro il termine convenuto, l’autorità competente adotta le misure opportune ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’, dell’articolo 22 bis, lettera d), e degli articoli 25 e 68, del regolamento (CE) n. 216/2008, tenendo conto nel contempo della necessità di garantire la continuità dei servizi di navigazione aerea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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