Art. 6

In vigore dal 1 ago 2011
1.   L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; or b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento oppure, per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell’allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, alla data in cui sono stati assoggettati per la prima volta al regolamento (CE) n. 337/2000 (6), al regolamento (CE) n. 467/2001 (7) o al regolamento (CE) n. 881/2002, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafo 1. 2.   L’, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un’impresa o di un’entità figurante nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
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