Art. 11
In vigore dal 1 ago 2011
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inseriscano nell’elenco una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità, il Consiglio aggiunge tale persona fisica o giuridica, gruppo, impresa o entità nell’elenco dell’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’impresa o all’entità di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’impresa o all’entità in questione la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, il gruppo, l’impresa o l’entità.
4. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un’impresa o di un’entità che figura nell’elenco, la Commissione modifica opportunamente l’allegato I.
5. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle imprese o alle entità elencati nell’allegato I del presente regolamento e che erano stati in precedenza elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001.
Storico versioni
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