Art. 14
In vigore dal 1 ago 2011
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
d)
a qualsiasi persona giuridica, gruppo, impresa o entità registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona giuridica, gruppo, impresa o entità relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.
Storico versioni
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