Art. 3
In vigore dal 1 ago 2011
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità elencata/o nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, di una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità elencata/o nell’allegato I o utilizzato a suo beneficio.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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