Art. 5

In vigore dal 1 ago 2011
1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono: a) necessari per coprire le spese di base delle persone di cui all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro tre giorni lavorativi dalla notifica. 2.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e il comitato delle sanzioni l’abbia approvata. 3.   Qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità che desideri beneficiare delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 o 2 ne fa richiesta all’autorità competente dello Stato membro elencata nell’allegato II. L’autorità competente elencata nell’allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona, al gruppo, all’impresa o all’entità che ha presentato la richiesta, e a tutte le altre persone, gruppi, imprese o entità che sono notoriamente direttamente interessate, se la richiesta è stata accolta Lo Stato membro pertinente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta. 4.   I fondi sbloccati e trasferiti all’interno dell’Unione per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell’. 5.   Per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell’allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le autorizzazioni già concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato II, in relazione alle categorie di deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo rimangono d’applicazione.
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