Art. 1

In vigore dal 1 ago 2011
Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, in via non esclusiva: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; b)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; c)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; d)   «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche; e)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; f)   «comitato delle sanzioni»: il comitato del CSNU istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del CSNU; g)   «comitato 1267»: il comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999) e 1333(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; h)   «motivi dell’inserimento nell’elenco»: la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato delle sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco fornita dal comitato delle sanzioni oppure, per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell’allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (4), la memoria e/o la sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco fornita dal comitato 1267; i)   «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il TFUE, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:753:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo