Art. 4

In vigore dal 1 ago 2011
1.   Nell’allegato I figura un elenco di persone fisiche o giuridiche, di gruppi, imprese ed entità: a) che sono stati inseriti nell’elenco, subito prima della data di adozione della risoluzione dell’UNSCR 1988 (2011), come talibani, nonché le altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, di cui alla sezione A («Persone associate ai talibani») e alla sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell’elenco consolidato del comitato 1267, o b) che sono stati designati dal comitato delle sanzioni come persone, gruppi, imprese e entità associati ai talibani che costituiscono una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Afghanistan. 2.   L’allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni. 3.   L’allegato I riporta anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità interessati, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per quanto concerne le persone giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
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