Art. 7

Misure sanitarie preventive

In vigore dal 14 lug 2011
Misure sanitarie preventive 1.   Sono oggetto di trattamento contro le forme intestinali adulta e larvale del parassita Echinococcus multilocularis i cani destinati ad essere introdotti a fini non commerciali in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro elencati nell’allegato I entro un periodo non superiore a 120 e non inferiore a 24 ore prima della data prevista di entrata in tale Stato membro o in una sua parte. 2.   Il trattamento previsto al paragrafo 1 consiste nella somministrazione, da parte di un veterinario, di un medicinale che: a) contiene una dose adeguata: i) di praziquantel; o ii) di sostanze farmacologiche attive che, da sole o combinate, si sono rivelate in grado di ridurre le quantità di parassita Echinococcus multilocularis presenti, allo stato adulto o larvale, negli intestini delle specie ospiti; b) al quale è stata concessa: i) un’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente all’ della direttiva 2001/82/CE o all’ del regolamento (CE) n. 726/2004; o ii) un’omologazione o un’autorizzazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di provenienza del cane. 3.   Il trattamento previsto al paragrafo 1 è certificato: a) dal veterinario che lo somministra, nella parte riservata a tal fine del passaporto tipo stabilito dalla decisione 2003/803/CE, nel caso in cui il cane introdotto a fini non commerciali provenga da un altro Stato membro; o b) da un veterinario ufficiale, nella parte riservata a tal fine del modello di certificato sanitario stabilito dalla decisione 2004/824/CE, nel caso in cui il cane introdotto a fini non commerciali provenga da un paese terzo.
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