Art. 7
Misure sanitarie preventive
In vigore dal 14 lug 2011
Misure sanitarie preventive
1. Sono oggetto di trattamento contro le forme intestinali adulta e larvale del parassita Echinococcus multilocularis i cani destinati ad essere introdotti a fini non commerciali in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro elencati nell’allegato I entro un periodo non superiore a 120 e non inferiore a 24 ore prima della data prevista di entrata in tale Stato membro o in una sua parte.
2. Il trattamento previsto al paragrafo 1 consiste nella somministrazione, da parte di un veterinario, di un medicinale che:
a)
contiene una dose adeguata:
i)
di praziquantel; o
ii)
di sostanze farmacologiche attive che, da sole o combinate, si sono rivelate in grado di ridurre le quantità di parassita Echinococcus multilocularis presenti, allo stato adulto o larvale, negli intestini delle specie ospiti;
b)
al quale è stata concessa:
i)
un’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente all’ della direttiva 2001/82/CE o all’ del regolamento (CE) n. 726/2004; o
ii)
un’omologazione o un’autorizzazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di provenienza del cane.
3. Il trattamento previsto al paragrafo 1 è certificato:
a)
dal veterinario che lo somministra, nella parte riservata a tal fine del passaporto tipo stabilito dalla decisione 2003/803/CE, nel caso in cui il cane introdotto a fini non commerciali provenga da un altro Stato membro; o
b)
da un veterinario ufficiale, nella parte riservata a tal fine del modello di certificato sanitario stabilito dalla decisione 2004/824/CE, nel caso in cui il cane introdotto a fini non commerciali provenga da un paese terzo.
Storico versioni
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