Art. 6

Condizioni per la cancellazione degli Stati membri o di loro parti dall’allegato I

In vigore dal 14 lug 2011
Condizioni per la cancellazione degli Stati membri o di loro parti dall’allegato I La Commissione cancella uno Stato membro o una sua parte dall’elenco rispettivo dell’allegato I in uno dei casi seguenti: a) non sussistono più le condizioni stabilite all’, paragrafo 1; o b) un caso d’infezione da Echinococcus multilocularis è stato individuato in un ospite definitivo durante i periodi di sorveglianza di cui all’, paragrafo 3; o c) la relazione di cui all’, paragrafo 4, non è stata inviata alla Commissione entro il termine previsto in tale paragrafo; o d) si è concluso il programma di eradicazione previsto all’.
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