Art. 6
Condizioni per la cancellazione degli Stati membri o di loro parti dall’allegato I
In vigore dal 14 lug 2011
Condizioni per la cancellazione degli Stati membri o di loro parti dall’allegato I
La Commissione cancella uno Stato membro o una sua parte dall’elenco rispettivo dell’allegato I in uno dei casi seguenti:
a)
non sussistono più le condizioni stabilite all’, paragrafo 1; o
b)
un caso d’infezione da Echinococcus multilocularis è stato individuato in un ospite definitivo durante i periodi di sorveglianza di cui all’, paragrafo 3; o
c)
la relazione di cui all’, paragrafo 4, non è stata inviata alla Commissione entro il termine previsto in tale paragrafo; o
d)
si è concluso il programma di eradicazione previsto all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2011:1152:oj#art-6