Art. 4

Condizioni per l’iscrizione di uno Stato membro o di una parte di uno Stato membro nell’allegato I, parte B

In vigore dal 14 lug 2011
Condizioni per l’iscrizione di uno Stato membro o di una parte di uno Stato membro nell’allegato I, parte B Gli Stati membri sono iscritti nell’allegato I, parte B, per non più di cinque periodi di sorveglianza di dodici mesi, dopo aver presentato alla Commissione una domanda accompagnata da documenti dai quali risulta: a) un programma obbligatorio, conforme alle disposizioni dei trattini dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 92/65/CEE, per l’eradicazione dell’infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici è stato applicato sulla totalità del loro territorio o su una parte di esso da iscrivere nella parte B; b) che sono vigenti regole che rendono obbligatoria, nel quadro della legislazione nazionale, la notifica dei casi d’infezione degli animali ospiti da Echinococcus multilocularis.
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Condizioni per l’iscrizione di uno Stato membro o di una parte di uno Stato membro nell’allegato I, parte B (Art. 4 Regolamento (UE) 2011/1152) — Testo vigente | Portale Normativo