Art. 2
Campo d’applicazione geografico delle misure sanitarie preventive
In vigore dal 14 lug 2011
Campo d’applicazione geografico delle misure sanitarie preventive
1. Gli Stati membri elencati nell’allegato I applicano le misure sanitarie preventive previste all’ («le misure sanitarie preventive») ai cani che entrano nel territorio di questi Stati membri o di loro parti elencati nell’allegato.
2. Gli Stati membri che figurano nell’allegato I, parte A, non applicano le misure sanitarie preventive ai cani che provengono direttamente, in un contesto non commerciale, da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro menzionati nella parte A.
3. Gli Stati membri che figurano nell’allegato I, parte B, non applicano le misure sanitarie preventive ai cani che provengono direttamente, in un contesto non commerciale, da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro menzionati nella parte A.
Storico versioni
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