Art. 3
Condizioni per l’iscrizione di uno Stato membro o di una parte di uno stato nell’allegato I, parte A
In vigore dal 14 lug 2011
Condizioni per l’iscrizione di uno Stato membro o di una parte di uno stato nell’allegato I, parte A
Gli Stati membri sono iscritti nell’allegato I, parte A, per la totalità o per una parte del loro territorio, dopo aver presentato alla Commissione una domanda accompagnata da documenti dai quali risulta il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
a)
essi hanno dichiarato la totalità o una parte del territorio indenni dall’infezione da Echinococcus multilocularis per gli ospiti definitivi, conformemente alla procedura raccomandata al capitolo 1.4, .4.6, paragrafo 3, del Codice sanitario per gli animali terrestri, edizione 2010, volume 1, dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), ed esistono regole in base alle quali è obbligatoria, nel contesto della legislazione nazionale, la notifica dei casi d’infezione degli animali ospiti da Echinococcus multilocularis;
b)
non hanno registrato casi d’infezione degli animali ospiti da Echinococcus multilocularis durante i quindici anni che precedono la data della loro domanda, in mancanza di un programma di sorveglianza dell’agente patogeno della malattia, a condizione che durante i dieci anni che precedono la data sopra indicata sussistessero le seguenti condizioni:
i)
vigevano regole che rendevano obbligatoria, nel quadro della legislazione nazionale, la notifica dei casi d’infezione degli animali ospiti da Echinococcus multilocularis;
ii)
esisteva un sistema d’individuazione rapida dei casi d’infezione di animali ospiti da Echinococcus multilocularis;
iii)
erano applicate misure appropriate volte a prevenire l’introduzione del parassita Echinococcus multilocularis da parte degli animali domestici che fungevano da ospiti definitivi;
iv)
non vi erano elementi che indicassero una presenza stabilita dell’infezione da Echinococcus multilocularis nelle popolazioni ospiti selvatiche sul loro territorio;
c)
hanno applicato, per tre periodi di dodici mesi prima della domanda, un programma di sorveglianza dell’agente patogeno conforme ai requisiti dell’allegato II nell’ambito del quale non sono stati registrati casi d’infezione degli ospiti definitivi selvatici da Echinococcus multilocularis e la notifica dei casi d’infezione era obbligatoria a norma della loro legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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