Art. 5

Obblighi degli Stati membri iscritti nell’allegato I

In vigore dal 14 lug 2011
Obblighi degli Stati membri iscritti nell’allegato I 1.   Gli Stati membri iscritti nell’allegato I devono disporre di: a) di regole che rendono obbligatoria, nel quadro della legislazione nazionale, la notifica dei casi d’infezione degli animali ospiti da Echinococcus multilocularis; b) di un sistema d’individuazione rapida dei casi d’infezione di animali ospiti da Echinococcus multilocularis. 2.   Gli Stati membri iscritti nell’allegato I applicano un programma di sorveglianza dell’agente patogeno, elaborato e attuato conformemente alle disposizioni dell’allegato II. 3.   Uno Stato membro iscritto nell’allegato I notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’individuazione di un caso d’infezione da Echinococcus multilocularis nei campioni che sono stati prelevati negli ospiti definitivi selvatici: a) nel corso dell’ultimo periodo di sorveglianza di dodici mesi, nel caso di Stati membri o loro parti elencati nella parte A dell’allegato I; b) dopo il primo periodo di 24 mesi che segue l’inizio del programma obbligatorio di eradicazione dell’infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici, secondo quanto previsto all’, negli Stati membri o loro parti elencati nella parte B dell’allegato I. 4.   Gli Stati membri iscritti nell’allegato I comunicano alla Commissione i risultati del loro programma di sorveglianza dell’agente patogeno di cui al paragrafo 2 entro il 31 maggio successivo alla fine di ciascun periodo di sorveglianza di dodici mesi.
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Obblighi degli Stati membri iscritti nell’allegato I (Art. 5 Regolamento (UE) 2011/1152) — Testo vigente | Portale Normativo