Art. 8
Deroga all’applicazione delle misure sanitarie preventive
In vigore dal 14 lug 2011
Deroga all’applicazione delle misure sanitarie preventive
1. In deroga all’, paragrafo 1, l’entrata in uno Stato membro o in una sua parte elencati nell’allegato I è consentita ai cani che sono stati oggetto di misure sanitarie preventive conformi:
a)
all’, paragrafo 2, e all’ paragrafo 3, lettera a), almeno due volte ad un intervallo massimo di 28 giorni e il trattamento è successivamente ripetuto ad intervalli regolari non superiori a 28 giorni;
b)
all’, paragrafi 2 e 3, non meno di 24 ore prima della data di entrata e non più di 28 giorni prima della data di fine del transito. In questo caso i cani devono passare attraverso uno dei punti di entrata elencati per gli Stati membri conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 998/2003.
2. La deroga prevista al paragrafo 1 si applica ai cani che entrano in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro elencati nell’allegato I solo se questo Stato:
a)
ha notificato alla Commissione le condizioni che disciplinano il controllo di tali entrate; e
b)
ha reso pubbliche tali condizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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