Art. 9

Revisione

In vigore dal 14 lug 2011
Revisione La Commissione: a) riesamina il presente regolamento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore, alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche relative all’infezione degli animali da Echinococcus multilocularis; b) sottopone i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione si sforza in particolare di determinare se le misure sanitarie preventive siano proporzionate al rischio e scientificamente giustificate.
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