Art. 9
Revisione
In vigore dal 14 lug 2011
Revisione
La Commissione:
a)
riesamina il presente regolamento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore, alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche relative all’infezione degli animali da Echinococcus multilocularis;
b)
sottopone i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione si sforza in particolare di determinare se le misure sanitarie preventive siano proporzionate al rischio e scientificamente giustificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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