Art. 16

Consiglio di gestione della rete

In vigore dal 7 lug 2011
Consiglio di gestione della rete 1.   Il consiglio di gestione della rete è responsabile delle seguenti attività: a) approvazione del piano strategico della rete prima della sua adozione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004; b) approvazione dei piani prestazionali da tre a cinque anni e del piano operativo della rete annuale; c) approvazione dei processi decisionali cooperativi, dei processi di consultazione, nonché degli accordi di lavoro dettagliati e dei processi operativi relativi alle funzioni di rete, in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico; d) approvazione del regolamento di procedura della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi (European Aviation Crisis Coordination Cell, EACCC) prevista dall’, paragrafo 4, in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico; e) monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione dei piani e gestione delle possibili differenze rispetto ai piani originari; f) monitoraggio delle procedure di consultazione dei soggetti operativi interessati; g) attività di monitoraggio relative alla gestione delle funzioni di rete; h) monitoraggio delle attività del gestore della rete relative alle crisi della rete; i) approvazione della relazione annuale di cui all’. Tale relazione comprende le modalità di attuazione del piano strategico e del piano operativo della rete, ma non si limita a tali modalità; j) gestione di questioni irrisolte a livello di singola funzione di rete; k) valutazione della possibilità che il gestore della rete disponga di opportune competenze, risorse e dell’imparzialità necessarie a svolgere in modo indipendente i compiti assegnati, ivi comprese le misure di sicurezza, responsabilità ed emergenza; l) approvazione del bilancio annuale del gestore della rete, in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico; m) approvazione del proprio regolamento in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico; n) gestione di eventuali altre questioni individuate come importanti dal consiglio di gestione della rete. 2.   Il consiglio di gestione della rete è composto dei seguenti membri aventi diritto di voto: a) un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea per blocco funzionale di spazio aereo, già istituto o in fase di istituzione, per un numero totale di quattro voti per tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea; b) quattro rappresentanti degli utenti commerciali e non commerciali dello spazio aereo civile; c) due rappresentanti dei gestori aeroportuali; d) due rappresentanti del settore militare in qualità di fornitori di servizi di navigazione aerea e utenti dello spazio aereo. 3.   Il consiglio di gestione della rete è altresì composto dai seguenti membri: a) un presidente nominato in base alla sua competenza ed esperienza tecniche su proposta della Commissione fra le proposte sottoposte dai membri del consiglio di gestione della rete aventi diritto di voto, e in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico; b) un rappresentante della Commissione; c) un rappresentante di Eurocontrol; d) un rappresentante del gestore della rete. 4.   I membri possono avere un supplente. 5.   I membri del consiglio di gestione della rete aventi diritto di voto vengono nominati sulla base delle proposte sottoposte dalle loro organizzazioni, in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico. 6.   La Commissione ha la facoltà di nominare esperti indipendenti e di riconosciuta competenza nel settore in qualità di consulenti. Tali esperti siedono a titolo personale in rappresentanza di una vasta gamma di settori disciplinari che coprono i principali aspetti relativi alle funzioni di rete. Gli Stati partecipanti alle attività del gestore della rete propongono nominativi di candidati a tal fine. 7.   I membri indicati al paragrafo 3, lettere a), b) e c), hanno la facoltà di respingere proposte che si ripercuotono sui seguenti ambiti: a) la sovranità e le responsabilità degli Stati membri, in particolare in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa, come previsto dall’ del regolamento (CE) n. 549/2004; b) la compatibilità delle attività del consiglio di gestione della rete con i fini e gli obiettivi del presente regolamento di attuazione; c) imparzialità ed equità del consiglio di gestione della rete. 8.   I documenti di cui al paragrafo 1 vengono adottati dal consiglio di gestione della rete con la maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto. 9.   In caso di impossibilità a risolvere le questioni di maggiore rilevanza per la rete il consiglio di gestione della rete sottopone la questione all’analisi della Commissione affinché possano essere intraprese ulteriori azioni. La Commissione provvede a informare il comitato per il cielo unico.
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