Art. 14

Procedura di consultazione

In vigore dal 7 lug 2011
Procedura di consultazione 1.   Viene predisposta una procedura per l’organizzazione di un’opportuna e regolare attività di consultazione degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati. 2.   La consultazione è incentrata sugli accordi dettagliati di lavoro previsti dall’, dal piano strategico della rete, dal piano operativo della rete, dai progressi compiuti nell’attuazione di tali piani, dalle relazioni trasmesse alla Commissione e dalle relazioni sulle questioni operative, se del caso. 3.   La procedura di consultazione può variare a seconda della natura delle singole funzioni di rete. È previsto il coinvolgimento degli Stati membri, qualora richiesto, al fine di garantire che gli aspetti normativi siano disciplinati. 4.   Qualora i soggetti interessati non siano soddisfatti dell’esito della consultazione, per la risoluzione della questione si farà riferimento al corrispondente accordo di consultazione a livello della singola funzione. In caso di impossibilità a risolvere la questione a livello della singola funzione, la questione viene trasmessa al consiglio di gestione della rete per consentirne la risoluzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:677:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo