Art. 12

Requisiti generali delle funzioni di rete

In vigore dal 7 lug 2011
Requisiti generali delle funzioni di rete Il gestore della rete garantisce il soddisfacimento dei requisiti generali delle funzioni di rete previsti dall’allegato VI. Tali requisiti si applicano a decorrere dalla data di adozione della decisione di nomina e vincolano il gestore della rete alla loro osservanza almeno per i dodici mesi successivi a tale data.
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Requisiti generali delle funzioni di rete (Art. 12 Regolamento (UE) 2011/677) — Testo vigente | Portale Normativo