Art. 10

Relazioni con i blocchi funzionali di spazio aereo

In vigore dal 7 lug 2011
Relazioni con i blocchi funzionali di spazio aereo 1.   Gli Stati membri garantiscono la stretta collaborazione e il coordinamento fra il blocco funzionale di spazio aereo e il gestore della rete, ad esempio a livello di pianificazione strategica e gestione delle attività tattiche giornaliere, nonché gestione delle capacità. 2.   Nell’intento di favorire l’interconnettività operativa fra i blocchi funzionali di spazio aereo, in collaborazione con essi il gestore della rete stabilisce i processi, le procedure e le interfacce armonizzati, comprese le modifiche relative alle attività del gestore della rete stesso. 3.   Gli Stati membri che collaborano nell’ambito di un blocco funzionale di spazio aereo garantiscono la formulazione di opinioni consolidate in merito alle funzioni di rete. 4.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che collaborano nell’ambito di un blocco funzionale di spazio aereo garantiscono la formulazione di opinioni consolidate in merito alle questioni operative relative alle funzioni di rete. 5.   Prima dell’istituzione di un blocco funzionale di spazio aereo, gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea collaborano per la formulazione di opinioni consolidate su aspetti relativi alle attività del gestore della rete.
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