Art. 8

Relazioni con i soggetti operativi interessati

In vigore dal 7 lug 2011
Relazioni con i soggetti operativi interessati 1.   Per lo svolgimento dei propri compiti di monitoraggio e miglioramento delle prestazioni complessive della rete, il gestore della rete sviluppa gli opportuni accordi di lavoro previsti dall’ con i soggetti operativi interessati. 2.   I soggetti operativi interessati garantiscono la compatibilità delle misure attuate a livello locale e di blocchi funzionali di spazio aereo con le misure adottate a livello di rete attraverso il processo decisionale in cooperazione. 3.   I soggetti operativi interessati forniscono al gestore della rete i dati pertinenti elencati negli allegati da I a VI, in osservanza di tutte le scadenze e dei requisiti di completezza o accuratezza concordati con il gestore della rete relativamente ai dati da trasmettere. 4.   I soggetti operativi interessati dalle misure individuali adottate dal gestore della rete ai sensi dell’, paragrafo 1, possono richiedere di rivedere tali misure entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione. La richiesta di revisione non sospende l’applicazione delle singole misure. 5.   Il gestore della rete conferma o modifica le misure interessate entro cinque giorni lavorativi o entro 48 ore in caso di crisi della rete.
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